1. Gli aventi diritto all'istruzione possono scegliere qualsiasi scuola secondo il percorso educativo ritenuto più opportuno.
2. L'istituzione e la gestione delle scuole statali sono regolate dalle norme generali sull'istruzione, contenute nella presente legge.
3. Per la gestione delle scuole statali viene istituita una azienda autonoma.