Art. 2.
(Gestione delle scuole statali).

      1. Gli aventi diritto all'istruzione possono scegliere qualsiasi scuola secondo il percorso educativo ritenuto più opportuno.
      2. L'istituzione e la gestione delle scuole statali sono regolate dalle norme generali sull'istruzione, contenute nella presente legge.
      3. Per la gestione delle scuole statali viene istituita una azienda autonoma.

 

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